Statuto ACOS  

A . C . O . S .

A S S O C I A Z I O N E   C A T T O L I C A   O P E R A T O R I   S A N I T A R I

( E n t e  M o r a l e  r i c o n o s c i u t o  c o n  D . P . R . d e l  1 7 / 1 1 / 1 9 8 6 , n . 9 7 5 )

Come deliberato dal Consiglio Nazionale del febbraio 1978 l'ACOS ha "ereditato" la persona giuridica di Ente Morale data all'U.C.I. il 19 giugno 1969 con D.P.R. n. 905 pubblicato sulla G.U. del 12.12.1969. Lo Statuto ed il Regolamento diventano così patrimonio dell'ACOS; spetta ora a tutti i membri di realizzare concretamente nella vita personale e professionale la scelta coerente di questo rinnovamento nell'unità per una presenza cristiana nel mondo sanitario e nella Chiesa. Il presente Statuto, con il relativo Regolamento, sono stati approvati dall'Assemblea nazionale dell'ACOS il 16 novembre 1990 e successivamente dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI il 1° ottobre 1991.

S T A T U T O

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE E FINALITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE

Art.1

  1. L’Associazione Cattolica Operatori Sanitari (ACOS), è un’associazione di fedeli che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica, senza finalità di lucro, per il proprio perfezionamento morale e professionale, per l’animazione e la promozione dei servizi assistenziali e degli ambienti sociosanitari.

  1. L’ACOS è giuridicamente costituita con sede nazionale a Roma.

  2. L’ACOS è membro effettivo della Consulta Generale dell’Apostolato dei Laici.

  3. L’ACOS aderisce al Comitato Internazionale Cattolico Infermieri ed Assistenti Medico-Sociali (CICIAMS).

Art.2

L’ACOS ha per scopi:

  1. la formazione permanente, ispirata ai valori cristiani, degli operatori socio-sanitari in ordine:
  • alla competenza e alle responsabilità professionali;

  • alla partecipazione nelle attività e negli organismi democratici di programmazione, gestione, controllo del settore socio-sanitario;

  1. lo studio dei problemi che interessano le varie professioni socio-sanitarie e la ricerca di soluzioni conformi al progresso sociale e scientifico nel rispetto della giustizia e della dignità della persona umana, alla luce dell’etica cristiana e del Magistero della Chiesa;

  2. l’azione per la tutela e la valorizzazione delle professioni socio sanitarie e per l’affermazione dei valori cristiani nelle legislazioni e nelle istituzioni socio-sanitarie;

  3. la costituzione di gruppi per l’animazione cristiana e l’evangelizzazione degli ambienti socio-sanitari, realizzate con la testimonianza e l’impegno personale e comunitario;

  4. la promozione e partecipazione ad iniziative in favore dei malati, dei più poveri e degli emarginati;

  5. Attività volte a sviluppare la ricerca scientifica e l’informazione in campo sociale e sanitario;

  6. Attività di volontariato;

Art.3

1. L’A.C.O.S. persegue le sue finalità mediante:

  1. riunioni degli aderenti a tutti i livelli;

  2. commissioni permanenti di studio e gruppi particolari di lavoro;

  3. pubblicazioni;

  4. attività culturali, sociali ed assistenziali.

Art.4

  1. L’organo ufficiale dell’ACOS è “L’Operatore Sanitario”, mezzo di collegamento, di formazione e di informazione degli aderenti.

  2. Esso è anche strumento di sensibilizzazione cristiana degli ambienti sociosanitari e dell’opinione pubblica.

Art.5

1. L’A.C.O.S. collabora, coerentemente alle proprie finalità, con le associazioni ed i gruppi che, in campo socio-sanitario ed ecclesiale, operano per la promozione del personale ed il miglioramento dell’assistenza.

Art.6

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dal capitale sociale;

  • dalle quote di adesione;

  • da contributi erogati da enti pubblici e privati;

  • da eventuali lasciti e donazioni.

2. Il patrimonio sociale viene amministrato in base alle disposizioni dettate dal presente Statuto e dal Regolamento.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci aventi diritto di voto, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce a chi devolvere i suoi beni (art. 21 Codice Civile).

TITOLO SECONDO: ADESIONE

Art.7

  1. L’adesione all’ACOS è personale.

  2. Essa comporta il diritto e il dovere di partecipare attivamente, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Art.8

  1. Possono aderire all’ACOS, in qualità di soci ordinari, gli appartenenti alle diverse categorie di operatori socio-sanitari, nonché gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e facoltà di carattere sanitario di ogni livello e tipo.

  2. E’ possibile l’adesione all’ACOS, in qualità di soci simpatizzanti, di coloro i quali, accettando lo spirito e la lettera del presente Statuto, pongono particolare attenzione ai problemi socio-sanitari e si impegnano a favore dei malati, dei più poveri e degli emarginati.

  3. Il diritto di elettorato attivo e passivo è riservato ai soli soci ordinari.

TITOLO TERZO: ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO PRIMO: ORGANIZZAZIONE LOCALE

Art. 9

L’ACOS si articola, a livello periferico, in Gruppi locali, Centri diocesani e Centri regionali.

Art. 10

  1. Il Gruppo locale è la prima e fondamentale esperienza di vita associativa per le attività dell’ACOS e per l’animazione cristiana delle strutture socio-sanitarie.

  2. E’ costituito da soci ordinari di norma in numero non inferiore a 10 e da soci simpatizzanti.

  3. I soci ordinari non inseriti in un Gruppo locale fanno riferimento direttamente al Centro diocesano.

Art. 11

  1. Gli organi di Gruppo sono: l’Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente

  2. Le modalità di elezione degli organi sono stabilite dal Regolamento.

Art. 12

  1. L’Assemblea è formata dai soci ordinari e simpatizzanti aderenti al Gruppo locale.

  2. Essa:

    1. elegge il Consiglio direttivo in modo che sia, in quanto possibile, rappresentativo delle varie componenti dell’Associazione;

    2. stabilisce le linee generali del programma di attività in coordinamento con il Centro diocesano.

Art. 13

  1. Il Consiglio del Gruppo locale è composto da almeno 5 membri eletti dall’Assemblea ogni 4 anni;

  2. dà impulso alle attività del Gruppo locale e ne assume le responsabilità;

  3. elegge nel suo seno il Presidente;

  4. nei Gruppi più numerosi può essere nominato un Vice Presidente.

Art. 14

1. Il Presidente del Gruppo:

  1. rappresenta il Gruppo a livello locale;

  2. presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea;

  3. tiene i rapporti con il Centro diocesano.

Art. 15

  1. I Gruppi locali costituiti nell’ambito di ciascuna Diocesi formano il Centro diocesano.

  2. Il Centro diocesano ha sede di norma nel capoluogo della diocesi, ed opera in comunione con il Vescovo.

Art. 16

1. Sono organi del Centro diocesano:

  1. l’Assemblea;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. la Presidenza: Presidente, uno o due Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere.

2. Le modalità per la costituzione del Centro diocesano, nonché per le elezioni e l’attribuzione delle cariche e per il funzionamento degli organi sociali, sono stabilite dal Regolamento.

Art. 17

  1. L’Assemblea è formata dai soci ordinari e simpatizzanti, in regola con la corresponsione della quota di adesione relativa all’anno sociale in corso, iscritti ai Gruppi locali o direttamente al Centro diocesano.

  1. L’Assemblea:

    1. elegge il Consiglio direttivo del Centro ed i delegati regionali;

    2. approva il programma annuale delle attività sociali e verifica periodicamente la sua attuazione;

    3. esamina tutte le altre questioni che il Consiglio direttivo ritenga di dover sottoporre alla sua valutazione.

Art. 18

  1. Il Consiglio direttivo è composto dai Presidenti dei Gruppi locali e da 5 membri eletti dall’Associazione.

  1. Il Consiglio direttivo:

  1. elegge tra i suoi membri il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;

  2. cura l’elaborazione del programma annuale delle attività sociali;

  3. ratifica la costituzione dei gruppi locali;

  4. approva il bilancio del Centro diocesano;

  5. promuove, d’intesa con il Centro Regionale, iniziative tese ad attuare le finalità statutarie dell’associazione;

  6. coordina l’attività dei Gruppi locali.

3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 19

  1. La Presidenza del Centro diocesano è costituita dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, dal Segretario e dal tesoriere. Cura l’esecuzione delle attività previste dal programma annuale approvato dall’Assemblea e delle altre iniziative deliberate dal Consiglio direttivo.

  1. I membri della Presidenza durano in carica 4 anni e sono rieleggibili a norma di Regolamento.

Art. 20

1. Il Presidente:

  1. rappresenta il Centro diocesano;

  2. convoca l’Assemblea diocesana ed il Consiglio direttivo e presiede le relative sedute;

  3. adempie ai compiti affidatagli dagli organi regionali;

  4. mantiene costanti rapporti informativi e di collaborazione con il Centro regionale.

Art. 21

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni.

Art. 22

1. Il Segretario:

  1. assicura il funzionamento della sede del Centro diocesano;

  2. redige i verbali delle riunioni della Presidenza, del Consiglio e dell’assemblea diocesana.

Art. 23

1. Il Tesoriere:

  1. provvede alla riscossione delle quote sociali e cura il tesseramento, in collaborazione con il Presidente;
  2. gestisce i mezzi patrimoniali e finanziari del Centro;

  3. predispone i bilanci del Centro.

CAPITOLO SECONDO: ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art.24

1. Il Centro Regionale è istituito dal Consiglio nazionale ad esso fanno capo i centri diocesani compresi nell’ambito della Regione. I centri diocesani, il cui territorio risulti compreso nell’ambito di due o più regioni amministrative, fanno capo al Centro regionale relativo alla regione amministrativa entro la cui circoscrizione territoriale è situato il capoluogo della diocesi. I Centri diocesani costituiti in una regione amministrativa priva di Centro regionale fanno capo al Centro regionale più vicino.

2.È compito del Centro regionale, d’intesa con la Presidenza nazionale:

  1. predisporre gli indirizzi programmatici regionali

  2. coordinare l’attività dei Centri diocesani

  3. promuovere iniziative a carattere regionale;

  4. costituire gruppi di studio.

Art. 25

1. Gli organi del Centro regionale sono:

  1. l’Assemblea regionale;

  2. il Consiglio direttivo;

  3. la Presidenza regionale;

  4. il Collegio regionale dei Revisori dei conti.

2. Le modalità per le elezioni e le attribuzioni delle cariche e per il funzionamento dei diversi organi sono stabilite dal Regolamento.

Art. 26

1. L’Assemblea regionale è formata dai Presidenti dei Centri diocesani costituiti nell’ambito del territorio della regione amministrativa cui si riferisce il relativo Centro regionale o ad esso facenti capo, dai Presidenti dei Gruppi locali e dai delegati regionali.

2. L’Assemblea:

  1. elegge, all’inizio di ogni quadriennio, i membri del Consiglio direttivo regionale, i delegati dell’Assemblea nazionale nonché il proprio Consigliere nazionale;
  2. approva il programma di attività presentato dal Consiglio direttivo regionale;

  3. discute ed approva le mozioni e le proposte da portare alla Assemblea nazionale;

  4. elegge all’inizio di ogni quadriennio, tra i soci ordinari, i membri del Collegio regionale dei Revisori dei conti.

Art. 27

I. Il Consiglio direttivo regionale è composto dai Presidenti dei Centri diocesani , dal Consigliere nazionale e da 5 membri eletti dall’Assemblea regionale.

2. Il Consiglio direttivo:

  1. elegge, nel suo seno, il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;

  2. cura l’elaborazione del programma annuale delle attività del Centro;

  3. approva i bilanci del Centro;

  4. promuove e coordina tutte le attività di competenza del Centro.

3. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 28

1. I membri della Presidenza regionale durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non di più di due quadrienni successivi.

Art. 29

I. Il Presidente regionale:

  1. rappresenta l’associazione a livello regionale;

  2. convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio regionale;

  3. mantiene i contatti con gli organi nazionali;

  4. è membro di diritto dell’Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale.

Art. 30

1. I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente regionale e lo sostituiscono, alternativamente, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31

  1. La Presidenza cura l’esecuzione delle attività previste dal programma annuale, approvato dall’assemblea e delle altre iniziative deliberate dal Consiglio direttivo.

  1. Il Segretario:

  1. assicura il funzionamento della sede del Centro regionale;

  2. redige i verbali delle riunioni della Presidenza, del Consiglio e dell’Assemblea.

Art. 32

1. Il Tesoriere:

  1. gestisce i mezzi patrimoniali e finanziari del Centro;

  2. predispone i bilanci del Centro.

Art. 33

  1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente.

  1. Il Collegio ha funzione di verifica della contabilità del Centro regionale e dei Centri diocesani di propria competenza.

  1. I membri del Collegio durano quattro anni e sono rieleggibili.

CAPITOLO TERZO: ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 34

I. Gli organi nazionali dell’ACOS sono:

  1. l‘Assemblea nazionale

  2. il Consiglio nazionale;

  3. il Consiglio di Presidenza;

  4. il Presidente;
  1. il Collegio nazionale dei Revisori dei conti;

  2. il Collegio nazionale dei Probiviri

Art. 35

  1. L’Assemblea nazionale è l’organo deliberativo dell’Associazione. Essa viene convocata in via ordinaria ogni quattro anni.

  2. E’ formata dai Presidenti regionali, dal Consigliere nazionale di ogni regione e dai delegati eletti dalle Assemblee regionali nel numero e secondo le modalità previste dal Regolamento.

  1. Essa:

  1. esamina la relazione del Presidente nazionale sull’attività svolta nel Quadriennio;

  2. discute ed approva, all’inizio di ogni quadriennio, le linee programmatiche di attività futura;

  3. elegge un numero fisso di Consiglieri nazionali nonché i membri del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei Probiviri secondo quanto previsto dal Regolamento;

  4. approva, secondo le modalità indicate dal Regolamento, le norme statutarie e regolamentari e loro modifiche proposte dalla Presidenza nazionale e convalidate dal Consiglio nazionale;

  1. delibera su ordini del giorno e mozioni presentate dal Consiglio nazionale o da componenti l’Assemblea medesima.

Art. 36

I. Il Consiglio nazionale é composto da:

    1. i Presidenti dei Centri regionali dell’Associazione;

    2. i Consiglieri eletti dalle Assemblee dei Centri regionali dell’Associazione;

    3. i Consiglieri eletti dalla Assemblea nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento;

    1. partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri e i membri del Consiglio di Presidenza che non siano Consiglieri nazionali.

2. Il Consiglio nazionale si rinnova ogni quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Spetta al Consiglio nazionale:

    1. eleggere il Presidente e il Consiglio di Presidenza nazionale secondo quanto stabilito dal Regolamento;

    2. istituire i Centri regionali, delimitandone la zona ai termini del presente Statuto;

    3. stabilire la quota di adesione;

    1. approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

    2. ratificare gli schemi di norme statutarie e regolamentari nonché gli schemi delle modifiche da apportare alle medesime, proposti dalla Presidenza nazionale e da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nazionale.

4. Il Consiglio nazionale, inoltre, sulla base degli orientamenti deliberati dall’Assemblea nazionale ogni quadriennio:

    1. formula i programmi di attività;
    2. indice convegni a livello nazionale o interregionale;
    3. istituisce commissioni permanenti di studio in ordine ai problemi e agli interessi dei diversi settori e gruppi di lavoro per problemi specifici;
    4. ratifica la nomina o la conferma della direzione e della redazione dell’Organo ufficiale dell’Associazione deliberante dal Consiglio di Presidenza nazionale.

5. Il Consiglio nazionale è convocato, in via ordinaria, due volte all’anno dal Presidente nazionale e, in via straordinaria, ogni qualvolta si manifesti la necessità o su richiesta di un terzo dei suoi membri ovvero di almeno cinque Presidenti di Centri regionali.

Art. 37

  1. Il Consiglio di Presidenza nazionale è formato dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Segretario generale e dal Tesoriere nazionale.

  2. 1 membri del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ma non possono essere confermati, almeno per la stessa carica, per oltre due quadrienni.

  1. Spetta al Consiglio di Presidenza nazionale:

      1. coordinare e stimolare la vita e lo sviluppo dell’ACOS secondo le finalità statutarie e le indicazioni venute dall’Assemblea e dal Consiglio nazionale;

      2. disporre, con apposita deliberazione, qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie;

      3. prendere atto delle deliberazioni del Consiglio nazionale e curarne l’esecuzione;

      4. promuovere il regolare funzionamento ad ogni livello degli organi sociali disponendone, ove necessario, la decadenza ed il commissariamento per un periodo non superiore ad un semestre;

      5. nominare o confermare, su proposta del Presidente, la direzione e la redazione dell’Organo ufficiale dell’Associazione;

      6. nominare, ove richiesto e su proposta del Presidente, rappresentanti dell’associazione per le commissioni e le riunioni nazionali e internazionali relative alle finalità statutarie;

      7. disporre, in casi di particolare necessità ed urgenza, gli opportuni provvedimenti di competenza ordinaria del Consiglio nazionale, al quale dovrà dare relazione alla prima convocazione;

      8. indire convegni nazionali o corsi di studio e programmare eventuali altri iniziative a carattere nazionale o interregionale utili ai fini della vita sociale;

      9. elaborare gli schemi di Statuto e di Regolamento ovvero gli schemi di modifiche statutarie e regolamentari da sottoporre alla convalida del Consiglio nazionale e alla approvazione dell’assemblea nazionale.

      10. sottoporre, quando lo ritenga opportuno, al controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti i bilanci e gli atti amministrativi dei Centri regionali.

Art. 38

1. Il Presidente nazionale:

  1. rappresenta l’ACOS;

  2. ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione;

  3. convoca il Consiglio di Presidenza e il Consiglio nazionale e, sentito questo ultimo, l’Assemblea nazionale;

  4. presiede le riunioni della Presidenza nazionale, del Consiglio nazionale e dell’assemblea nazionale nonché i Convegni dell’associazione di livello internazionale, nazionale o interregionale;

  5. propone al Consiglio di Presidenza le persone da designare alla direzione ed alla redazione dell’Organo ufficiale dell’associazione nonché – quali rappresentanti dell’associazione – alle Commissioni e riunioni nazionali ed internazionali relative alle finalità statutarie;

  6. mantiene rapporti con le autorità ecclesiastiche e civili e con vari organismi nazionali e internazionali.

Art. 39

1. I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nazionale in tutte le sue funzioni e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 40

1. Il Segretario generale:

  1. assicura il funzionamento della sede sociale e dei servizi amministrativi dell’associazione, dirigendo le attività del personale impiegatizio dipendente.

  2. cura il collegamento della Presidenza nazionale con i Centri regionali e con i centri diocesani dell’associazione;

  3. redige la relazione ed i verbali delle riunioni degli organi nazionali

Art. 41

1. Il Tesoriere nazionale:

  1. gestisce ed amministra il patrimonio ed i mezzi finanziari dell’associazione;

  2. predispone il rendiconto annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame dei Revisori dei conti ed all’approvazione del Consiglio nazionale;

  3. redige lo schema delle deliberazioni della Presidenza nazionale per gli impegni finanziari dell’Associazione.

Art. 42

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri ed elegge, nel suo seno, il presidente.

2. Il Collegio ha il compito di:

  1. esaminare il bilancio annuale preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere nazionale, formulando eventuali osservazioni e rilievi;

  2. controllare, ove richiesto, i bilanci dei Centri regionali.

3. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art.43

  1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da tre membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente.

  1. Il Collegio nazionale decide sui ricorsi presentati dai membri degli organi nazionali dell’Associazione contro i provvedimenti adottati dagli stessi organi in violazione dello Statuto o del Regolamento e delibera, altresì, in merito ai conflitti di competenza che dovessero insorgere tra organi regionali, tra organi nazionali e tra organi nazionali e regionali dell’Associazione.

  1. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

CAPITOLO QUARTO: I CONSULENTI ECCLESIASTICI

Art. 44

  1. L’associazione, per ogni articolazione territoriale, ha un Consulente ecclesiastico, nominato o riconfermato dalle competenti autorità ecclesiastiche, d’intesa con le rispettive Presidenze.

  1. Il Consulente ecclesiastico, per il rispettivo livello, partecipa alle riunioni dei vari organi collegiali ed esprime parere sulle varie decisioni; cura la formazione spirituale e morale degli aderenti, secondo le indicazioni del Magistero.

  1. lI parere del Consulente ecclesiastico, di ogni articolazione territoriale, sui problemi dottrinali, obbligatorio e vincolante.

  1. Il Consulente ecclesiastico, ad ogni livello, può avere uno o più Vice Consulenti.

  2. I Consulenti ecclesiastici sono membri di diritto, con voto consultivo, dei rispettivi Consigli.

  3. I consulenti ecclesiastici inoltre partecipano, con diritto di parola, ai Consigli del livello superiore a quello di appartenenza.

TITOLO QUARTO: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

  1. Lo Statuto dell’associazione può essere modificato solo ai termini dello Statuto stesso e con le modalità stabilite dal Regolamento.

  1. Lo Statuto si attua secondo le norme regolamentari.

  2. Il Regolamento integra lo Statuto.

Art. 46

  1. Lo Statuto entra in vigore all’inizio dell’anno sociale successivo a quello della sua approvazione da parte dell’Assemblea nazionale e delle competenti autorità della C.E.I.

  1. Fino alla data di cui al comma precedente, rimangono in vigore le norme dei precedenti Statuto e Regolamento.

Art. 47

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice di diritto canonico e del Codice Civile vigenti.

REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL’A.C.O.S.

Art.1

  1. Il presente Regolamento, ai termini delI’art. 45 dello Statuto, ne costituisce parte integrante e lo completa.

  2. Esso entra in vigore contemporaneamente allo Statuto medesimo.

Art. 2

  1. L’adesione all’Associazione, di cui l’art. 7 dello Statuto, deve per i nuovi soci, essere richiesta personalmente dall’interessato con apposita istanza scritta diretta al Presidente del Gruppo locale competente se costituito, ovvero al Presidente del Centro diocesano nell’ambito della cui circoscrizione territoriale egli risiede.

  1. La Presidenza del Gruppo del Centro diocesano sottopone alla deliberazione del Consiglio direttivo le richieste d’ammissione ad essa pervenute entra il giorno anteriore alla data della convocazione del Consiglio stesso. Le deliberazioni del Consiglio sull’ammissione dei nuovi soci devono in ogni caso, essere assunte entro il termine di due mesi dalla presentazione della domanda.

  1. L’adesione all’A.C.O.S. può essere richiesta nel periodo di tempo compreso tra il 1° Gennaio ed il 30 Novembre di ciascun anno solare.

  1. L’adesione all’Associazione dei vecchi soci si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della quota sociale annua.

  1. L’adesione è annuale. È registrata con una scheda o modulo fissato dal Consiglio nazionale, di cui una parte (tessera) deve restare all’interessato ai finì della sua identificazione per la partecipazione alle assemblee, votazioni ed elezioni dell’Associazione.

  1. La quota di adesione, fissata annualmente dal Consiglio nazionale ai termini dell’art. 36 dello Statuto, viene deliberata nella seconda seduta ordinaria dell’anno precedente a quello cui si riferisce e comporta il diritto a ricevere il periodico “l’Operatore Sanitario”, organo ufficiale dell’Associazione.

  1. L’adesione può essere liberamente ritirata dall’interessato mediante comunicazione scritta della sua decisione indirizzata alla Presidenza del Gruppo locale e per conoscenza alla Presidenza del Centro diocesano.

Art. 3

  1. Il Gruppo locale viene costituito in base all’Art. 10 dello Statuto.

  1. La richiesta di costituzione deve essere inoltrata alla Presidenza regionale, la quale, sentita la Presidenza del Centro diocesano competente, decide nel merito, dandone comunicazione ai richiedenti e alla Presidenza del Centro diocesano competente per i successivi adempimenti.

Entro un mese dalla decisione, il Presidente del Centro diocesano convoca l’Assemblea costituente del Gruppo locale designando a presiederla un membro del Centro diocesano.

Art. 4

  1. Il Centro diocesano può essere costituito qualora nell’ambito della circoscrizione territoriale di pertinenza della Diocesi vi siano almeno venticinque soci ordinari dell’Associazione.

  1. La Richiesta di costituzione, avanzata per iscritto da almeno cinque soci ordinari, deve essere inoltrata alla Presidenza nazionale, la quale, sentiti gli organismi dell’Associazione regionali e locali interessati, decide nel merito, dandone comunicazione ai richiedenti ed alla Presidenza del Centro regionale competente per i successivi adempimenti.

  1. Entro due mesi dalla decisione, il Presidente del Centro regionale competente convoca l’Assemblea costituente dl Centro diocesano, designando a presiederla un membro della Presidenza del Centro regionale stesso.

Art. 5

  1. Le Assemblee locali e diocesane si riuniscono, di regola, due volte l’anno ed ogni volta che lo richieda il Consiglio direttivo. Le Assemblee regionali si riuniscono, di regola, una volta l’anno. I Consigli direttivi locali, diocesani e regionali si riuniscono, in via ordinaria, ogni due mesi.

  1. La convocazione delle Assemblee ad ogni livello, ad iniziativa dei rispettivi Presidenti, si effettua mediante lettera da spedire almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione stessa. Nella lettera di convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno della seduta.

  1. In caso di omessa convocazione, i Presidenti diocesani rispettivamente competenti per le Assemblee locali, i Presidenti regionali rispettivamente competenti per le Assemblee regionali provvedono ad effettuare la convocazione secondo le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

  1. La medesima disciplina deve essere applicata per la convocazione dei Consigli direttivi locali, diocesani e regionali.

Art. 6

I. Le Assemblee, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, comprese le deleghe; dopo sessanta minuti, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

  1. Le deleghe per le Assemblee, ai vari livelli, debbono essere firmate rispettivamente: dai soci deleganti per quelle locali, dai responsabili dei Gruppi locali per quelle diocesane, dai Presidenti dei Centri diocesani per quelle regionali, dai Presidenti dei

Centri regionali per l’Assemblea nazionale.

Dette deleghe, ad eccezione della prima ipotesi, debbono indicare il numero dei voti che ciascun delegato rappresenta.

  1. Il delegato impedito ad intervenire all’assemblea ha facoltà di trasferire la delega ad altro delegato. In tal caso, il documento di delega dovrà essere opportunamente ratificato con l’indicazione del nominativo dell’altro delegato e debitamente vistato o dal Presidente di Gruppo locale ovvero dal Presidente diocesano o regionale che l’avevano sottoscritto.

Art. 7

  1. La convocazione del Consiglio nazionale dell’Associazione è effettuata su iniziativa del Presidente nazionale, sentita la Presidenza nazionale, mediante lettera da spedire almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione. Nella lettera di convocazione deve essere indicato I’ordine del giorno della seduta.

  1. La convocazione straordinaria del Consiglio nazionale, ad iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri nazionali o di cinque Presidenti di Centri Regionali deve essere effettuata con lettera sottoscritta dai Consiglieri o dai Presidenti interessati ed indirizzata alla Presidenza nazionale almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta. In pari data, con lettera circolare, i promotori dell’iniziativa dovranno darne comunicazione a tutti i Consiglieri nazionali. In entrambe dette lettere dovrà essere contenuta l’indicazione dell’ordine del giorno della seduta.

  1. Al Consiglio nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore “dell’Operatore

Sanitario”. Possono partecipare inoltre, senza diritto di voto i responsabili delle Commissioni permanenti di studio istituite dal Consiglio stesso.

Art.8

  1. Le sedute dei Consigli direttivi ad ogni livello e del Consiglio nazionale sono valide, se risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Delle presenze dovrà essere presa opportuna annotazione nei verbali di seduta redatti dal Segretario.

  1. Validamente costituiti i Consigli, la presenza del numero legale nel corso delle sedute è presunta, salva richiesta di verifica avanzata da almeno un terzo dei componenti i Consigli medesimi.

  1. I Consiglieri locali, diocesani, regionali e nazionali elettivi che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre consecutive sedute del rispettivo Consiglio, decadono e vengono sostituiti, sino alla normale scadenza del mandato, dai primi dei non eletti.

  1. Non è ammessa delega.

Art. 9

  1. I Presidenti dei Centri regionali ed il Presidente nazionale convocano, mediante lettera, non prima di quindici giorni e non oltre trenta dalla loro avvenuta elezione, rispettivamente i componenti dei Collegi regionali dei Revisori dei conti e dei Probiviri per la seduta di insediamento dei Collegi.

  1. Le successive sedute dei Collegi regionali e nazionali sono convocate dai rispettivi Presidenti, secondo modalità decise dai medesimi Collegi.

  1. Le sedute dei Collegi sono valide solo se risulta presente la totalità dei componenti.

  1. I Revisori dei conti ed i Probiviri che, senza giustificato motivo, non rispondano a due successive convocazioni, invalidando la seduta del rispettivo Collegio, decadono e sono sostituiti, sino alla normale scadenza del mandato, dai primi dei non eletti.

Art. 10

1 membri delle Presidenze locali, diocesane, regionali e nazionale si radunano, su convocazione dei rispettivi Presidenti, secondo modalità tra di essi concordate, almeno una volta al mese.

Art. 11

  1. Le votazioni degli organi deliberativi, ad ogni livello dell’associazione, avvengono, in via ordinaria, a scrutinio palese per alzata di mano. Possono altresì essere fatte, su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto, per acclamazione o per scrutinio segreto. Quest’ultima richiesta prevale sulla prima.

  1. Le votazioni per la elezione o la designazione di persone sono fatte a scrutinio segreto.

  1. Parimenti a scrutinio segreto deve essere effettuata la votazione sulla modifica dell’ordine del giorno avanzata, all’inizio della seduta validamente costituita dell’organo deliberativo di ogni livello dell’Associazione, da almeno un decimo dei suoi componenti. Ove, tuttavia, i Presidenti degli organi deliberativi dovessero opporsi alla proposta di modifica, la richiesta medesima potrà essere sottoposta a votazione solo se avanzata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 12

  1. Mozioni, deliberazioni, proposte e raccomandazioni degli organi deliberativi di ogni livello, dell’Associazione sono illustrate dai proponenti e successivamente sottoposte a dibattito, cui segue la votazione.

  1. Esse si intendono approvate, in via ordinaria, se ottengono la maggioranza semplice.

  2. Ove, tuttavia, risultino qualificate, con decisione dell’organo deliberativo assunta su richiesta del Presidente o di un decimo dei suoi componenti, come “questioni importanti”, esigono, per l’approvazione, il voto favorevole due terzi dei presenti.

Art. 13

  1. Le candidature per le diverse cariche sociali, ad ogni livello, debbono essere presentate almeno quindici minuti prima dell’inizio della seduta deII’organo deliberativo al cui ordine del giorno è prevista l’elezione.

  1. All’inizio della seduta, il Presidente ne dà lettura ai componenti l’organo deliberativo.

  1. Per la elezione o la designazione di persone è necessario ottenere, al primo e secondo scrutinio, il quorum della maggioranza assoluta dei presenti. Nei successivi scrutini è sufficiente raggiungere la maggioranza semplice dei voti validi espressi.

  1. Sono eleggibili ai vari livelli, tutti i soci ordinari che risultino in regola con gli obblighi statutari al momento della elezione.

Art. 14

I. Delle decisioni delle assemblee e degli altri organi deliberanti, ad ogni livello, così come delle votazioni elettorali e dei loro risultati deve essere tenuto verbale.

Art. 15

  1. I Gruppi locali eleggono i delegati all’Assemblea diocesana in misura di uno ogni dieci iscritti o frazione.

  1. I Centri diocesani eleggono i delegati regionali nel numero di uno per ogni venti iscritti o frazione.

  1. 1 Centri regionali eleggono i delegati all’Assemblea nazionale nel numero di uno per ogni sessanta iscritti o frazione.

  1. Il numero complessivo dei componenti i Consigli direttivi diocesani e regionali, tenuto conto delle indicazioni di cui agli articoli 18 e 27 dello Statuto, non può essere inferiore a sette e superiore a ventuno.

  1. L’Assemblea nazionale elegge sette membri del Consiglio nazionale.

Art. 16

  1. I mezzi finanziari provenienti dalle quote di iscrizione sono ripartiti tra la Presidenza nazionale, cui va assegnato il settanta per cento dell’importo, il Centro regionale, cui rimane l’altro trenta per cento. Il Consiglio regionale delibera in merito alla ripartizione di parte di detta quota tra i Centri diocesani e locali dipendenti.

  1. I Tesorieri dei Gruppi locali e dei Centri diocesani debbono inviare al Tesoriere del Centro regionale unitamente all’elenco nominativo degli iscritti, l’importo delle quote sociali, entro quindici giorni dalla riscossione, detratta l’aliquota di cui al comma precedente.

  1. 1 Tesorieri dei Centri regionali devono inviare al Tesoriere nazionale, unitamente all’elenco nominativo degli iscritti, l’importo delle quote sociali entro il mese di gennaio di ogni anno, detratta la quota spettante alla Regione.

  1. I rendiconti redatti dai Tesorieri diocesani e regionali nonché a quelli redatti dal Tesoriere nazionale debbono essere muniti del visto di controllo del Collegio dei Revisori dei conti competente prima di essere sottoposi all’approvazione dei Consigli direttivi diocesani e regionali e del Consiglio nazionale.

  1. Le articolazioni territoriali locali dell’associazione possono operare autonomamente nel campo economico e finanziario sotto la responsabilità personale, individuale e solidale, dei componenti le rispettive Presidenze.

  1. L’Associazione risponde in quanto tale esclusivamente degli impegni contrattuali e finanziari assunti e sottoscritti dal proprio legale rappresentante ai termini dello Statuto.

Art. 17

Le modifiche statutarie e regolamentari possono essere proposte all’Assemblea nazionale dal Consiglio nazionale o da almeno cinque Consigli regionali entro il termine di tre mesi dalla data della seduta dell’assemblea nazionale, al cui ordine del giorno sono iscritte,

2. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento si intendono approvate dalla Assemblea nazionale se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presentì.